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Sez. L, Sentenza n. 3859 del 22/02/2006 (Rv. 587252 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Inquadramento - Comparazione delle mansioni astrattamente previste e di quelle in concreto svolte - Necessità - Regolamento aziendale - Previsione per determinate mansioni di inquadramento superiore di quello derivante dalla contrattazione collettiva (nazionale ed aziendale) - Diritto dell'interessato alla conseguente qualifica - Sussistenza - Derivazione di tale diritto dal contratto individuale - Configurabilità - Fattispecie relativa all'assegnazione al gruppo disciplina di impiegato di settimo livello, prevista dall'organigramma aziendale.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587252-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE

In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore. A tal riguardo, se il regolamento aziendale prevede per una determinata posizione di lavoro, adeguatamente definita nel suo contenuto, una qualifica superiore a quella che conseguirebbe all'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionale e aziendale sull'inquadramento del personale, l'assegnazione di un lavoratore a detta funzione, dal medesimo accettata, determina il diritto dell'interessato al riconoscimento della qualifica in questione, quale qualifica convenzionale di miglior favore, dato che il regolamento aziendale - in tal caso contenente la promessa di conferimento di una determinata qualifica in corrispondenza di certe mansioni - diventa impegnativo nei confronti dei lavoratori attraverso la accettazione che essi ne facciano, anche implicitamente, e che fa riversare il loro contenuto nel contratto individuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima l'assegnazione al gruppo disciplina di un impiegato di settimo livello, prevista da un atto interno come l'organigramma aziendale, anziché dal contratto collettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Contr. Coll. 01/10/1991 art. 10, Contr. Coll. 01/10/1991 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)