Sez. 2, Sentenza n. 7367 del 16/06/1992 (Rv. 477745 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Agli eredi | Decesso della parte risultante dalla notifica della sentenza - Conoscenza, per tale mezzo, del decesso da parte dell'impugnante - Decorrenza dall'anzidetta notifica, del termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Impugnazione della sentenza proposta nei confronti della parte defunta anziché nei confronti degli eredi - Nullità relativa - Costituzione dell'erede o di uno di essi nel termine annuale per l'impugnazione - Sanatoria.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Agli eredi
È nulla l'impugnazione proposta nei confronti della parte defunta anziché nei confronti degli eredi quando la notizia del decesso sia stata portata a conoscenza dell'impugnante con la notificazione della sentenza impugnata, ancorché detta notifica sia inidonea a causa della mancata indicazione degli eredi richiedenti a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non consentendo essa al destinatario di conoscere il soggetto (o i soggetti) che gli si contrappone. Tale nullità ha peraltro carattere relativo, non rientrando tra quelle insanabili tassativamente previste dall'art. 158 cod. proc. civ., ed essendo viziata l'impugnazione soltanto nelle modalità di attuazione preordinate alla tempestiva cognizione dell'atto da parte dell'erede, onde la costituzione in giudizio di quest'ultimo o anche alcuno di essi, nel termine annuale di impugnazione, sana il vizio dell'atto non essendovi diritti anteriormente quesiti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)