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Sez. 3, Sentenza n. 2873 del 02/04/1997 (Rv. 503458 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Della sentenza e del precetto - Dagli eredi della parte costituita, deceduta prima dell'udienza di discussione, alla controparte personalmente - Effetti - Per l'esecuzione forzata - Idoneità - Validità di tale notifica anche ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare o dell'interruzione del processo - Esclusione - Legittimazione del procuratore della parte deceduta alla notifica o dichiarazione di tale evento - Carattere esclusivo - Conseguenze sul luogo di notifica dell' impugnazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503458-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La notifica di una sentenza e del precetto alla parte personalmente (art.479 cod. proc. civ.), effettuata ad istanza degli eredi, nella qualità, della parte deceduta dopo la costituzione in giudizio e prima della chiusura della discussione della causa in primo grado, senza che il procuratore di essa - unico legittimato a tal fine - lo abbia dichiarato o notificato, spiega effetto nel processo esecutivo, ma non è idonea né a provocare l'interruzione del processo, (art. 300 primo comma cod. proc. civ.) né a far decorrere il termine breve per l' impugnazione di detta sentenza, né ad incidere sul luogo di notifica di tale impugnazione che pertanto resta presso il procuratore del "de cuius" (art. 330 primo comma cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)