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Sez. 1, Sentenza n. 8514 del 12/02/1974 Ud. (dep. 14/11/1974) Rv. 128491 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - COSA MOBILE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128491-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - COSA MOBILE - NOZIONE.*

Il concetto di cosa mobile agli effetti penali non corrisponde a quello considerato dal diritto civile, in quanto esso comprende tutte le cose di per se mobili o che possono essere rese mobili anche ad opera dello stesso ladro. Pertanto, le pertinenze di un immobile (come il cancello), che la legge civile per una funzione giuridica assoggetta al regime immobiliare, rientrano nella nozione di cose mobili e sono, quindi, passibili di furto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Civ. art. 812, Cod. Civ. art. 814

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)