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Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 10/03/1998 (Rv. 513533 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Contestazione del debitore circa la debenza di interessi sul capitale - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità - Contestuale proposizione da parte del debitore di opposizione agli atti esecutivi - Rigetto di quest'ultima - Assorbimento della prima - Esclusione - Suo esame nel merito - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513533-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

La contestazione del debitore il quale sostenga che con l'atto di precetto è stato chiesto il pagamento di interessi sulla somma capitale, non dovuti in tutto o in parte, si configura come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., il cui esame nel merito non può essere dichiarato assorbito dal rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi fatta valere contestualmente dallo stesso debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)