Sez. 3, Sentenza n. 10295 del 05/05/2009 (Rv. 608118 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Contestazione del debitore circa la debenza di interessi sul capitale - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
La contestazione del debitore, il quale sostenga che con l'atto di precetto è stato chiesto il pagamento di interessi sulla somma capitale, non dovuti in tutto o in parte, si configura come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)