Sez. 1, Sentenza n. 2291 del 04/06/1977 (Rv. 385998 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - AZIONE CIVILE - IN GENERE - COGNIZIONE DEL FATTO ILLECITO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE - NON COINCIDENZA CON LA FATTISPECIE CRIMINOSA - IRRILEVANZA - LIMITI - CONDANNA SOLIDALE DI PIU SOGGETTI INDIPENDENTEMENTE DA IPOTESI DI CONCORSO NEL REATO - LEGITTIMITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - AZIONE CIVILE - IN GENERE - COGNIZIONE DEL FATTO ILLECITO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE - NON COINCIDENZA CON LA FATTISPECIE CRIMINOSA - IRRILEVANZA - LIMITI - CONDANNA SOLIDALE DI PIU SOGGETTI INDIPENDENTEMENTE DA IPOTESI DI CONCORSO NEL REATO - LEGITTIMITA.*
Il principio dell'unita della funzione giurisdizionale esclude che il giudice penale e il giudice civile possano conoscere del medesimo fatto, sia pure a fini diversi, e fa si che il giudizio penale, per la sua natura oggettiva, prevalga su quello civile. Tuttavia qualora debba escludersi la duplicita di giudizio, perche l'Azione penale non ha luogo per l'Estinzione del reato a seguito di amnistia, il giudice civile ha la cognizione in via normale e istituzionale del fatto illecito, il quale puo anche non coincidere con la fattispecie criminosa che caratterizza il reato quando il risarcimento preteso dall'attore riguardi il solo danno patrimoniale e non pure il danno morale. Pertanto nulla impedisce la condanna solidale di piu soggetti (nella specie, ex art 2049 cod civ) indipendentemente da qualsiasi ipotesi di concorso nel reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)