Sez. L, Sentenza n. 9944 del 24/09/1991 (Rv. 473986 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere | Fallimento del contravventore - Credito dell'ente impositore - Relativa ordinanza ingiunzione - Inammissibilità - Rilevabilità da parte del giudice fallimentare nel procedimento di accertamento del passivo - Opposizione del curatore ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 - Proponibilità - Conseguenze.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere
In materia di sanzioni amministrative, fermo il potere dell'ente impositore di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria dovuta dal contravventore fallito, il relativo credito, dovendo essere insinuato al passivo del fallimento, non può essere fatto valere mediante ordinanza-ingiunzione ex art. 18 legge n. 689 del 1981, la quale, se emessa, è priva di effetto ai fini del concorso collettivo; peraltro, la rilevabilità di tale inefficacia da parte del giudice fallimentare, nel procedimento di accertamento del passivo di cui agli artt. 93 e segg. del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, non impedisce al curatore del fallimento di promuovere in via autonoma (stante la sussistenza del suo interesse a tale azione di accertamento negativo) il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 22 della stessa legge n. 689 del 1981 davanti al pretore competente per materia e per territorio, con la conseguenza, in tal caso, che il pretore, edotto della pendenza della procedura fallimentare, deve limitarsi a dichiarare, su eccezione di parte o anche d'ufficio, l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti della massa, senza poter esaminare le altre ragioni eventualmente dedotte dall'opponente, essendo le stesse riservate al giudice del fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)