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Sez. 3, Sentenza n. 2147 del 01/03/1988 (Rv. 457993 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - UDIENZE - RINVIO DELL'UDIENZA EX ART. 57 DISPOSIZIONE ATT. COD. PROC. CIV. - COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO ALLA PARTE NON COSTITUITA - OBBLIGO DEL CANCELLIERE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457993-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - UDIENZE - RINVIO DELL'UDIENZA EX ART. 57 DISPOSIZIONE ATT. COD. PROC. CIV. - COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO ALLA PARTE NON COSTITUITA - OBBLIGO DEL CANCELLIERE - INSUSSISTENZA.*

Nel procedimento davanti al pretore od al conciliatore, a norma dell'art. 57 disp. Att. Cod. proc. civ. in relazione all'art. 313 dello stesso codice, se nel giorno fissato nell'atto introduttivo della lite non vi è udienza, la comparizione S'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato, senza alcun Obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte non costituita la data dell'udienza di rinvio. (Conf 5197/83, mass n 430062).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 312, Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 54, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 54, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)