diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5197 del 28/07/1983 (Rv. 430062 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - UDIENZE - RINVIO DELL'UDIENZA EX ART. 57 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO ALLA PARTE NON COSTITUITA - OBBLIGO DEL CANCELLIERE - INSUSSISTENZA - PROCEDIMENTI POSSESSORI - UDIENZA DI COMPARIZIONE FISSATA DAL GIUDICE CON DECRETO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430062-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - UDIENZE - RINVIO DELL'UDIENZA EX ART. 57 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO ALLA PARTE NON COSTITUITA - OBBLIGO DEL CANCELLIERE - INSUSSISTENZA - PROCEDIMENTI POSSESSORI - UDIENZA DI COMPARIZIONE FISSATA DAL GIUDICE CON DECRETO - ESTENSIONE.*

Nel procedimento davanti al pretore ed al conciliatore, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. civ., la Determinazione dei giorni di udienza, la designazione del giudice per ciascuna causa e le modalità del rinvio di ufficio delle udienze non sono disciplinate dagli artt. 168 bis cod. proc. civ. e 82 disp. Att. Cod. proc. civ., dettati per il procedimento davanti al tribunale, bensì trovano diretta regolamentazione negli artt. 54, 55, 56 e 57 disp. Att. Cod. proc. civ. (in collegamento con gli artt. 312, 313, ult. Comma, e 314 cod. proc. civ.), con la conseguenza che, a norma dell'art. 57 citato, se nel giorno fissato nell'atto introduttivo della lite non vi è udienza "la comparizione S'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato", senza alcun Obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte non costituita la data dell'udienza di rinvio: e ciò anche se, trattandosi di procedimento possessorio, l'udienza di comparizione sia stata fissata non dalla parte, ma dal pretore con decreto (ex art. 703 in relazione agli artt. 689 e 690 cod. proc. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 312, Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 54, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 54, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 55, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 55, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 56, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 56, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)