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Sez. 2, Sentenza n. 3772 del 29/12/1971 (Rv. 355600 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - OPPOSIZIONE AL DIRITTO DEI CONDOMINI - ESCLUSIONE - UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE OLTRE LA MISURA DEL POTERE - ATTI SINGOLI - INSUFFICIENZA - COMPORTAMENTO DUREVOLE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355600-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - OPPOSIZIONE AL DIRITTO DEI CONDOMINI - ESCLUSIONE - UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE OLTRE LA MISURA DEL POTERE - ATTI SINGOLI - INSUFFICIENZA - COMPORTAMENTO DUREVOLE - NECESSITA.*

Alla regola dell'interversione del possesso, posta nell'art 1164 cod civ, l'art 1102 dello stesso codice arreca una deroga per il compossessore, nel senso che questi, se intende estendere il suo possesso esclusivo sulla cosa comune non ha necessita di fare opposizione al diritto dei condomini, come prevede nel caso di vera e propria interversione il citato art 1164, ma basta che compia Atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. Tali Atti, tuttavia, anche se non debbono dare la dimostrazione della materiale detenzione del bene, non debbono consistere in singole utilizzazioni della cosa comune, effettuate dal condomino al di la della misura del suo potere, le quali sono da presumere compiute per mera tolleranza dei condomini e non costituiscono, normalmente, manifestazione di possesso esclusivo, ma devono integrare un comportamento continuato. (V 1334'69, mass n 340037).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)