Sez. 2, Sentenza n. 1334 del 24/04/1969 (Rv. 340037 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - ATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE EFFETTUATI DAL CONDOMINO OLTRE LA MISURA DEL SUO POTERE - ATTI SINGOLI E ISOLATI - TOLLERANZA DEGLI ALTRI CONDOMINI - PRESUNZIONE - SUSSISTENZA - COMPORTAMENTO DUREVOLE DEL CONDOMINO - TOLLERANZA DEGLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - ATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE EFFETTUATI DAL CONDOMINO OLTRE LA MISURA DEL SUO POTERE - ATTI SINGOLI E ISOLATI - TOLLERANZA DEGLI ALTRI CONDOMINI - PRESUNZIONE - SUSSISTENZA - COMPORTAMENTO DUREVOLE DEL CONDOMINO - TOLLERANZA DEGLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE.*
Singoli ed isolati Atti di utilizzazione della cosa comune, effettuati dal condomino al di la della misura del suo potere, debbono di regola presumersi da lui compiuti per mera tolleranza degli altri condomini e non costituiscono normalmente manifestazione di possesso esclusivo ma tale presunzione non puo trovare applicazione nei riguardi di un durevole comportamento del condomino. Non puo ravvisarsi l'ipotesi di un atto di tolleranza nell'Esercizio di un potere di fatto da parte del condomino sulla cosa comune, diverso da quello statutario, avvenuto non saltuariamente o transitoriamente, ma per decenni, senza alcuna opposizione degli altri condomini. (Conf., sulla prima parte, 469-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)