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Sez. L, Sentenza n. 3013 del 08/05/1981 (Rv. 413563 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - TUBI D'ACQUA PURA O LURIDA - NOZIONE - GRONDAIE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413563-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - TUBI D'ACQUA PURA O LURIDA - NOZIONE - GRONDAIE - INCLUSIONE.*

Nella dizione 'tubi d'acqua pura o luridà adoperata dal secondo comma dell'art 889 cod civ per stabilire la distanza minima dal confine, deve ritenersi compresa ogni specie di conduttura che serva al passaggio e, comunque, allo scolo di acque, e quindi anche le grondaie la cui funzione non differisce da quella dei tubi, costituendo anche esse mezzi per smaltire le acque. (V 3749/75, mass n 377952).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)