Sez. 2, Sentenza n. 2964 del 05/04/1997 (Rv. 503523 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE | Canali di gronda - Distanza dalla linea di confine - Disciplina ex art. 889, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità - Posizione rispetto alla linea predetta - Irrilevanza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE
I canali di gronda ed i loro sostegni rientrano nella categoria tecnico - giuridica degli sporti, per cui, ai sensi dell'art. 873 cod. civ., non si tiene conto di essi nella misurazione della distanza tra fabbricati. Qualora invece si controverta della violazione della distanza tra un canale di gronda e a linea di confine (e non di distanza tra costruzioni) trova applicazione l'art. 889 comma secondo cod. civ. secondo il quale per i tubi di acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni, deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, sulla base di una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria ed è irrilevante la posizione parallela, perpendicolare, convergente etc. che il tubo possa assumere rispetto alla linea di confine con il fondo vicino, ovvero che il confine si trovi al di sotto del tubo del canale di gronda, anziché lateralmente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)