Sez. 1, Sentenza n. 4758 del 13/07/1983 (Rv. 429635 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - POTERI DELLA COMMISSIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - POTERI DELLA COMMISSIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
La commissione tributaria centrale, nel sindacare l'operato del giudice tributario d'appello, ha il potere-dovere di conoscere tutte le questioni di fatto per verificare l'esistenza dei vizi dell'atto amministrativo impugnato, e può pertanto sorreggere, con l'esposizione di argomenti più dettagliati ed approfonditi, la motivazione del giudice di secondo grado. Da ciò consegue che il Sindacato di legittimità della Corte di Cassazione riguarda esclusivamente la decisione impugnata e la sua motivazione, e non pure il raffronto tra le motivazioni dei giudici tributari di secondo e di terzo grado. (V Corte cost. 57/82).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)