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Sez. L, Sentenza n. 21752 del 22/10/2010 (Rv. 615110 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Contenuto dell'eccezione - Allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne - Sufficienza - Onere di indicazione della durata dell'inerzia e delle norme applicabili - Esclusione - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615110-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO

In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata della predetta inerzia, al pari delle norme che la disciplinano, rappresenta una mera "quaestio juris", la cui identificazione spetta al potere-dovere del giudice, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione; ne consegue che non incorre nelle preclusioni (nella specie, ex artt. 416 e 437 cod. proc. civ.) la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale (in materia di interessi su somme tardivamente corrisposte a titolo di pensione di invalidità civile), invochi nel corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)