diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9743 del 18/07/2001 (Rv. 548277 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Recesso in violazione delle procedure di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991 - Conseguenze - Inefficacia dei licenziamenti - Accordo sindacale comprensivo dell'individuazione dei lavoratori da licenziare - Efficacia sanante del vizio di violazione della prescritta procedura - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548277-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Nella materia dei licenziamenti regolati dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, l'inefficacia del licenziamento - che ricorre in caso di omissione della comunicazione per iscritto, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria nonché all'Ufficio provinciale del lavoro, contenente l'indicazione dei motivi dell'eccedenza e di tutti gli altri elementi prescritti dal terzo comma dell'art. 4 della citata legge - non è sanata dall'accordo sindacale comprensivo dell'individuazione dei lavoratori da licenziare, atteso che la forma di esercizio del potere di ridurre il personale non può essere derogata dalla volontà dei soggetti cui è affidato il controllo delle scelte dell'imprenditore.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)