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Sez. U, Ordinanza n. 23859 del 26/08/2025 (Rv. 675811-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Tardivo riconoscimento, da parte della P.A., della qualifica professionale conseguita all'estero - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione del g.a. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675811-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La domanda di risarcimento del danno da tardivo riconoscimento, da parte della P.A., di una qualifica professionale conseguita all'estero compete alla giurisdizione amministrativa, risolvendosi nella contestazione circa il cattivo esercizio di un pubblico potere in materia nella

quale non viene in rilievo un'attività vincolata. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento alla domanda proposta da un'insegnante rumena in relazione al tardivo riconoscimento del proprio titolo di studio, conseguito in Romania, sul presupposto che l'attività della P.A. non fosse vincolata, essendosi legittimamente avvalso il Ministero dell'Istruzione della facoltà di subordinare il suddetto riconoscimento, alternativamente, allo svolgimento di un tirocinio o di una prova attitudinale).

Decreto Legisl. 09/11/2007 num. 206 art. 16 com. 6, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)