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Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 23/05/1972 (Rv. 358385 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNI MORALI - NOZIONE - DETERMINAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358385-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNI MORALI - NOZIONE - DETERMINAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La liquidazione del danno non patrimoniale, consistente nell'ingiusto perturbamento dello stato di animo del leso in conseguenza della offesa ricevuta, sfugge, dato il suo contenuto etico, ad una precisa valutazione patrimoniale, onde la sua Determinazione e rimessa al prudente criterio del giudice di merito, che dovra solo proporzionarla alla gravita del reato ed all'entita del patema d'animo sofferto dalla vittima. Di conseguenza, quando il giudice di merito mostri di avere seguito i criteri predetti, ogni discussione circa la giustezza della misura in cui il danno stesso sia stato liquidato, resta preclusa in Sede di legittimita. (Conf 2810'69, mass n 342598).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)