Sez. 3, Sentenza n. 2810 del 24/07/1969 (Rv. 342598 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE IN SEDE CIVILE - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE IN SEDE CIVILE - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il danno non patrimoniale, risarcibile solo nel caso che derivi da un fatto imputabile come reato, consistendo nell'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del leso in conseguenza dell'offesa ricevuta, sfugge, dato il suo contenuto etico, ad una precisa valutazione patrimoniale, onde la sua Determinazione e rimessa al criterio discrezionale del giudice di merito, che dovra solo proporzionarla alla gravita del reato ed all'entita del patema d'animo sofferto dalla vittima. Di conseguenza, quando il giudice di merito mostri di avere seguito i criteri predetti, ogni discussione circa la giustezza della misura in cui il danno stesso sia stato liquidato resta preclusa in Sede di legittimita. (V. 631-68, massima n. 331791 774-67, massima n. 326846 2336-64 1869-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)