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Sez. 1, Sentenza n. 5379 del 16/06/1997 (Rv. 505217 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Interessi - Misura - Determinazione - Criteri - Condizioni praticate su piazza - Sufficienza - Art. 4 legge 154/1992 - Irretroattività.
Stato
decisa il 1997-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505217-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

Poiché, ai sensi dell' art. 11 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 l' art. 4 di essa non è retroattivo, prima della sua entrata in vigore era lecito ed efficace il patto scritto tra banca e cliente che determinava la misura degli interessi con riferimento a quelli praticati su piazza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1346, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)