Sez. 1, Sentenza n. 5379 del 16/06/1997 (Rv. 505217 - 01)
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Interessi - Misura - Determinazione - Criteri - Condizioni praticate su piazza - Sufficienza - Art. 4 legge 154/1992 - Irretroattività.
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE
Poiché, ai sensi dell' art. 11 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 l' art. 4 di essa non è retroattivo, prima della sua entrata in vigore era lecito ed efficace il patto scritto tra banca e cliente che determinava la misura degli interessi con riferimento a quelli praticati su piazza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1346, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)