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Sez. 1, Sentenza n. 10657 del 29/11/1996 (Rv. 500911 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Superiore a quello legale - Pattuizione - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Rinvio alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500911-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI

L'obbligo della forma scritta sancito per la validità della pattuizione di interessi ultralegali non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche "per relationem", richiedendosi, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. Al fine dell'assolvimento dell'indicato obbligo, il riferimento in un contratto di sconto alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" è da considerarsi sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline del saggio fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante, essendo, in quest'ultimo caso, necessario accertare in concreto il grado di univocità della fonte richiamata, per stabilire a quale previsione le parti abbiano potuto effettivamente riferirsi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1858

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)