Sez. 1 - , Sentenza n. 16049 del 18/06/2018 (Rv. 649531 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Sentenza fondata su questioni rilevate d'ufficio - Omessa sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti - Nullità, consequenziale e necessaria, della sentenza - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE
Qualora il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando", ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che, senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, aveva accolto la domanda e dichiarato nullo il contratto da loro stipulato, ma in conseguenza di una causa diversa da quella invocata dal ricorrente, rilevata officiosamente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)