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Sez. 3, Sentenza n. 34590 del 11/12/2023 (Rv. 669534 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Azione di nullità del contratto - Vizio di nullità diverso da quello denunciato nella domanda introduttiva - Rilevabilità d'ufficio del giudice di appello - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669534-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

Il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato la nullità parziale di un accordo di ricovero di un paziente in una casa di cura per difetto di causa, sebbene gli attori avessero richiesto una declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative).

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)