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Sez. L, Sentenza n. 168 del 10/01/2006 (Rv. 585818 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Minimale retributivo ai fini contributivi - Rapporto di lavoro a tempo parziale - Attuazione difforme dalla pattuizione - Sistematico ricorso a prestazioni oltre l'orario pattuito - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585818-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

La previsione legislativa di agevolazioni, consistenti nella previsione di un minimale orario, accordate ad un tipo di contratto (part-time), presuppone un rapporto di lavoro regolarmente stipulato e rimasto tale nella sua attuazione. Conseguentemente non appaiono riconoscibili agevolazioni contributive ad un rapporto di lavoro part-time che, nato per un determinato numero di ore, venga attuato con il sistematico ricorso a prestazioni eccedenti l'orario pattuito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)