Sez. 3, Sentenza n. 2517 del 14/09/1963 (Rv. 263890 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - EFFETTI - RISOLUZIONE AUTOMATICA - CONDIZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - EFFETTI - RISOLUZIONE AUTOMATICA - CONDIZIONE.*
La diffida ad adempiere, disciplinata dall'art 1454 cod civ, conferisce alla parte che la intima all'altra il vantaggio di conseguire la risoluzione 'de iurè del contratto che non contenga la pattuizione di una clausola risolutiva espressa, e sempre che il contraente intimato non esegua la sua prestazione nel congruo termine che gli deve essere prefisso e che, in difetto di diverso termine convenzionale, non puo essere inferiore a quindici giorni. (V 2430/62, 2440/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)