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Sez. 3, Sentenza n. 1656 del 08/06/1973 (Rv. 364550 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE - RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - TOLLERANZA DEL CREDITORE - SUCCESSIVO RECESSO DALLA PRECEDENTE TOLLERANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1973-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364550-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE - RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - TOLLERANZA DEL CREDITORE - SUCCESSIVO RECESSO DALLA PRECEDENTE TOLLERANZA - CONSEGUENZE.*

Poiche il ritardo, tollerato dal creditore, nell'adempimento della prestazione non importa una modificazione delle condizioni contrattuali, la tolleranza, appunto perche tale, puo in qualunque momento cessare, con la conseguenza di rendere immediatamente esigibile la prestazione per la quale e trascorso il termine contrattuale di adempimento. Ne deriva che, dopo la dichiarazione del creditore che recede dalla precedente tolleranza, e dopo il breve tempo materialmente necessario per l'esecuzione della prestazione, ogni ulteriore ritardo del debitore costituisce inadempimento colposo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)