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Sez. 2, Sentenza n. 3885 del 15/06/1981 (Rv. 414533 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - CONTROVERSIA SULLA PROPRIETA O SUL POSSESSO DI BENI - CONTROVERSIA CONSEGUENTE AD ESERCIZIO DI AZIONE CONTRATTUALE IMPLICANTE UNA STATUIZIONE SULLA PROPRIETA O SULLA PROPRIETA O SULLA RESTITUZIONE DI UNA COSA DA ALTRI DETENUTA A TITOLO PRECARIO - INCLUSIONE - RITARDI DEL DEBITORE NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE OLTRE QUANTO TOLLERATO DAL CREDITORE - INADEMPIMENTO COLPOSO - CONFIGURABILITA - RILEVANZA AI FINI DELLA CONVALIDA DEL SEQUESTRO.*
Stato
decisa il 1981-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414533-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - CONTROVERSIA SULLA PROPRIETA O SUL POSSESSO DI BENI - CONTROVERSIA CONSEGUENTE AD ESERCIZIO DI AZIONE CONTRATTUALE IMPLICANTE UNA STATUIZIONE SULLA PROPRIETA O SULLA PROPRIETA O SULLA RESTITUZIONE DI UNA COSA DA ALTRI DETENUTA A TITOLO PRECARIO - INCLUSIONE - RITARDI DEL DEBITORE NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE OLTRE QUANTO TOLLERATO DAL CREDITORE - INADEMPIMENTO COLPOSO - CONFIGURABILITA - RILEVANZA AI FINI DELLA CONVALIDA DEL SEQUESTRO.*

L'art 670 n 1 cod proc civ, richiedendo, per la sottoponibilita dei beni a sequestro giudiziario, che essi siano oggetto di una controversia sulla proprieta o sul possesso, non si riferisce solo all'ipotesi di esperimento delle azioni di revindica o possessorie, ma anche al caso in cui sia proposta un'Azione contrattuale implicante una statuizione sulla proprieta o sulla restituzione di una cosa da altri detenuta a titolo precario. In tal caso, ed ai fini della convalida della misura cautelare, costituisce inadempimento colposo ogni ulteriore ritardo del debitore nell'esecuzione della prestazione oltre quello tollerato dal creditore, non comportando siffatta tolleranza una modificazione delle condizione contrattuali. (V 134/79, mass n 397616, sulla prima parte; (V 5965/78, mass n 395797, sulla prima parte; (V 4290/78, mass n 393948, sulla seconda parte; (V 1656/73, mass n 364550, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)