Sez. 3, Sentenza n. 7576 del 25/03/1983 Ud. (dep. 23/09/1983) Rv. 160266 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VALUTARIA - ORGANI - DECENTRATI - AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO - AUTORIZZAZIONE A FUNGERE DA AGENZIE DELLA BANCA D'ITALIA - NATURA DI STRUTTURE OPERATIVE DECENTRATE - ATTRIBUZIONE DI POTESTÀ PUBBLICHE - SUSSISTENZA.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VALUTARIA - ORGANI - DECENTRATI - AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO - AUTORIZZAZIONE A FUNGERE DA AGENZIE DELLA BANCA D'ITALIA - NATURA DI STRUTTURE OPERATIVE DECENTRATE - ATTRIBUZIONE DI POTESTÀ PUBBLICHE - SUSSISTENZA.*
Le aziende e gli istituti di credito autorizzati a fungere da agenzie della banca d'Italia per le operazioni contemplate dal d.l. 6 giugno 1956 n. 476 convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1976, n. 786, pur quando non abbiano personalità giuridica pubblica, esercitano, per conto dello stato ed in particolare della pubblica amministrazione valutaria, un'attività a questa indirettamente imputabile, che ha la stessa natura di quella attribuita alla banca d'Italia ed all'ufficio italiano cambi, quali organi diretti della gestione pubblica valutaria della cui organizzazione i suddetti istituti vengono a far parte come strutture operative decentrate, le quali, essendo loro attribuiti compiti corrispondenti a quelli dell'ente pubblico, sono portatori di potestà pubbliche. (V mass n 142530).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/1956 num. 476, Legge 25/07/1956 num. 786
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)