Sez. 6, Sentenza n. 6416 del 10/10/1978 Ud. (dep. 10/07/1979) Rv. 142530 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA ESTERA - ACQUISTO E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE - AUTORIZZAZIONE AUTORITA PS - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA ESTERA - ACQUISTO E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE - AUTORIZZAZIONE AUTORITA PS - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione concernente valuta estera possono essere effettuati nel territorio della Repubblica, oltre che con l'ufficio italiano dei cambi o con la banca d'Italia, con le sole aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di quest'ultima, oppure secondo le altre modalita stabilite nelle autorizzazioni ministeriali. Pertanto, lo svolgimento di un'attivita di disposizione di valuta estera secondo le predette regole esula dall'ambito delle attivita per le quali e richiesta l'autorizzazione del questore, ai sensi degli artt 665 cod pen e 115 TULPS.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 665 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 115, Decreto Legge 17/05/1945 num. 331 art. 2, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)