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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19942 del 23/09/2020 (Rv. 659137 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Eccessiva onerosità - Possibilità di ordinare ex art. 2058 c.c. il risarcimento per equivalente - Azioni tese a far valere un diritto reale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659137-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

L'art. 2058, comma 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente, anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo - come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze -, atteso il carattere assoluto del diritto leso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)