Sez. 2, Sentenza n. 2359 del 17/02/2012 (Rv. 621581 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Eccessiva onerosità - Possibilità di ordinare ex art. 2058 cod. civ. il risarcimento per equivalente - Azioni tese a far valere un diritto reale - Applicabilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
L'art. 2058, secondo comma, cod. civ., il quale prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)