Sez. 1, Sentenza n. 1577 del 23/05/1972 (Rv. 358319 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - IN GENERE - MORTE DEL SOCIO - RECESSO DEL SOCIO - CONTROVERSIE RELATIVE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA A TUTTI GLI ALTRI SOCI. *
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - IN GENERE - MORTE DEL SOCIO - RECESSO DEL SOCIO - CONTROVERSIE RELATIVE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA A TUTTI GLI ALTRI SOCI. *
Nelle societa di persone, lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio opera una modificazione della struttura del rapporto sociale nella quale viene in primo piano la persona del socio. Nelle controversie relative, la legittimazione passiva - sia nel caso di esclusione del socio, sia in quello di recesso - spetta a tutti gli altri soci, ai quali lo scioglimento del rapporto impone direttamente l'Obbligo conseguenziale di pagare al socio uscente il valore della quota.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)