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Sez. 5, Sentenza n. 6523 del 18/03/2009 (Rv. 607453 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS PETROLIFERI | Teleriscaldamento - Nozione - Agevolazione ex art.7 del d.l. n.331 del 1993 - Stretta interpretazione - Conseguenze - Applicabilità a qualsiasi vettore termico - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607453-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS PETROLIFERI

In tema di accise sul gas metano, l'impiego di tale combustibile nel teleriscaldamento che usufruisce del trattamento agevolativo previsto dall'art. 17 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, postula la somministrazione di calore a distanza, attraverso tubature che collegano la centrale agli edifici (utenti), in sostituzione dei tradizionali impianti di riscaldamento domestico; pertanto, trattandosi di disposizione agevolativa di stretta interpretazione, non è possibile ampliare il concetto sino a ricomprendervi qualsiasi vettore termico, indipendentemente dall'uso che ne possa essere fatto dall'utente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale, che aveva ritenuto ricorrere la fattispecie del teleriscaldamento, sebbene la somministrazione di calore fosse utilizzata dall'utente ora per lavanderia e sterilizzazione, ora per riscaldamento mediante l'uso di uno scambiatore).

Riferimenti normativi: Legge 29/10/1993 num. 427 art. 17, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)