Sez. 5, Sentenza n. 29572 del 29/12/2011 (Rv. 621058 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Carbon tax - Aliquota maggiorata per l'uso a fini di riscaldamento degli oli combustibili - Distinzione con l'utilizzo a fini industriali - Criteri - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI
In tema di accise sugli oli minerali, l'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (istitutiva della c.d. carbon tax) e l'art. 1 del D.P.C.M. 15 gennaio 1999, nel prevedere l'applicazione per uso a fini di riscaldamento degli oli medesimi di un'aliquota maggiorata rispetto a quella applicabile per l'impiego industriale, individua l'elemento distintivo nell'uso finale cui il prodotto è destinato, per cui è applicabile l'aliquota minore se il combustibile entra nel ciclo produttivo come materia prima, quella maggiorata, invece, se esso, ancorché sottoposto a processo di trasformazione che venga ad attribuirgli la valenza del "bene calore", sia utilizzato come riscaldamento da parte dei consumatori. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto applicabile l'aliquota maggiorata all'olio combustibile a basso tenore di zolfo impiegato da una società di gestione di impianti termici per l'erogazione di calore a temperatura costante, a favore di soggetti pubblici e privati).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 8, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26, DPCM 15/01/1999
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)