Sez. 2, Sentenza n. 640 del 14/01/2014 (Rv. 629066 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - EFFETTI - PER IL POSSESSORE DEI BENI EREDITARI (EREDE APPARENTE) - IN GENERE | Rinvio alle disposizioni sul possesso ex art. 535, primo comma, cod. civ. - Ambito - Divisione ereditaria - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - EFFETTI - PER IL POSSESSORE DEI BENI EREDITARI (EREDE APPARENTE) - IN GENERE
L'art. 535, primo comma, cod. civ., che rinvia alle disposizioni sul possesso in ordine a restituzione dei frutti, spese, miglioramenti e addizioni, si riferisce al possessore di beni ereditari convenuto in petizione di eredità ex art. 533 cod. civ., mentre è estraneo allo scioglimento della comunione ereditaria; esso non si applica, quindi, al condividente che, avendo goduto il bene comune in via esclusiva senza titolo giustificativo, è tenuto alla corresponsione dei frutti civili agli altri condividenti, quale ristoro della privazione del godimento "pro quota".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 535, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)