Sez. 2, Sentenza n. 14917 del 05/09/2012 (Rv. 623803 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - EFFETTI - IN GENERE | Azione di petizione ereditaria proposta da figlio naturale del "de cuius " - Possessori dei beni ereditari - Disposizioni in materia di possesso di buona fede - Applicabilità - Conseguenze - Obbligo di restituzione dei frutti dal momento della proposizione della domanda di restituzione - Sussistenza.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - EFFETTI - IN GENERE
In ipotesi di azione di petizione di eredità proposta da un figlio naturale del "de cuius" successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio "status", gli eredi, che erano stati immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede, permangono in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni medesimi, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all'art. 1147 cod. civ., e determinando la proposizione nei confronti del possessore di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 534, Cod. Civ. art. 535, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)