Sez. U, Sentenza n. 857 del 07/12/1999 (Rv. 531889 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICI POPOLARI - IN GENERE | Illecito disciplinare - Configurabilità - Interpretazione della portata precettiva dell'art. 18 R.D.L. n. 511 del 1946 attraverso il ricorso a fonti di livello infralegislativo (circolari e direttive del CSM) - Ammissibilità - Direttiva del CSM relativa all'applicazione di criteri oggettivi e predeterminati per la distribuzione degli affari ai magistrati del Pubblico Ministero - Applicabilità anche alla trattazione degli affari da parte dei capi degli uffici - Sussistenza - Conseguenze - Trattazione di affari da parte del titolare dell'ufficio del pubblico ministero senza il rispetto di criteri predeterminati - Illecito disciplinare - Configurabilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICI POPOLARI - IN GENERE
In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, la valutazione del contrasto tra un comportamento tenuto dal magistrato e il dovere che egli ha di astenersi da condotte che lo rendono immeritevole della fiducia di cui deve godere o che compromettono il prestigio dell'ordine giudiziario, si presta ad essere condotta anche alla luce delle determinazioni assunte dal consiglio superiore nell'ambito delle sue attribuzioni; è suscettibile pertanto di assumere rilievo sotto il profilo disciplinare la direttiva del CSM secondo la quale anche gli uffici del pubblico ministero devono essere organizzati, per quanto attiene alla ripartizione degli affari, secondo criteri predeterminati ed oggettivi, con la conseguenza che è configurabile illecito disciplinare quando il titolare dell'ufficio del pubblico ministero abbia assegnato a sè medesimo la trattazione di alcuni procedimenti senza il rispetto dei predetti criteri, a nulla rilevando che l'art.70 dell'ordinamento giudiziario disponga che il capo dell'ufficio esercita personalmente le funzioni che il codice di procedura attribuisce al suo ufficio quando non designi altri magistrati ad esso addetti, giacché i suddetti criteri predeterminati e oggettivi non possono riguardare solo la distribuzione degli affari tra i magistrati addetti all'ufficio, se ed in quanto il titolare non intenda trattarli personalmente, non potendo l'applicazione di tali criteri dipendere da una scelta operata volta per volta e dovendosi invece ritenere che il capo dell'ufficio possa riservarsi un'area di trattazione personale degli affari soltanto attraverso l'applicazione di criteri predeterminati.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)