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Sez. 1, Sentenza n. 3320 del 14/07/1989 (Rv. 463378 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - ENTE PUBBLICO - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO DELLO STATO - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - PRINCIPIO DELLA COSIDDETTA ACCESSIONE INVERTITA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1989-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463378-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - ENTE PUBBLICO - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO DELLO STATO - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - PRINCIPIO DELLA COSIDDETTA ACCESSIONE INVERTITA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Qualora un ente pubblico (nella specie, provincia autonoma di Trento) occupi illegittimamente un fondo dello stato al fine di realizzare una strada non destinata ad essere definitivamente acquisita dall'ente occupante, ma in concreto consegnata all'ANAS e classificata come "statale", non trova applicazione il principio della cosiddetta accessione invertita - che esige, quale sua nota qualificante, l'acquisizione definitiva del fondo da parte della pubblica amministrazione che lo ha occupato - bensì l'art. 936, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che lo stato è tenuto al pagamento, a sua scelta, del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera oppure dell'aumento di valore recato al bene, fermo restando il suo diritto al risarcimento del danno per la temporanea perdita del possesso del bene stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)