Sez. U, Sentenza n. 6925 del 21/11/1983 (Rv. 431585 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO - REQUISITO DELL'IDENTIFICAZIONE DELL'ARBITRO O DEGLI ARBITRI CHIAMATI A PRONUNCIARSI SULLA CONTROVERSIA - CONDIZIONE - EFFETTI - VALIDA DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO - REQUISITO DELL'IDENTIFICAZIONE DELL'ARBITRO O DEGLI ARBITRI CHIAMATI A PRONUNCIARSI SULLA CONTROVERSIA - CONDIZIONE - EFFETTI - VALIDA DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Il requisito dell'identificazione dell'arbitro o degli arbitri chiamati a pronunciarsi su una determinata controversia, affinché una clausola compromissoria per arbitrato estero possa introdurre una valida deroga alla giurisdizione del giudice italiano, non può essere escluso per il fatto che la clausola medesima faccia generico riferimento ad organi di associazioni internazionali di categoria, ove si tratti di organi preesistenti o permanenti, con composizione predeterminata secondo gli accordi generali che regolano quelle associazioni, sicché, anche alla stregua della prassi commerciale internazionale, non vi siano dubbi sull'individuazione del collegio arbitrale (nella specie, in un rapporto di compravendita di pelli, l'International council of hide and skin sellers in Londra). (V 1842/78, mass n 391231).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 3, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)