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Sez. 1, Sentenza n. 1842 del 18/04/1978 (Rv. 391231 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - CONTENUTO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NOMINA DEGLI ARBITRI O NUMERO DI ESSI E MODALITA DI NOMINA - NECESSITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391231-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - CONTENUTO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NOMINA DEGLI ARBITRI O NUMERO DI ESSI E MODALITA DI NOMINA - NECESSITA - LIMITI.*

La norma contenuta nell'art 809 cod proc civ, la quale stabilisce che la clausola compromissoria deve contenere, a pena di nullita, la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli, non opera quando la clausola compromissoria faccia riferimento ad un giudice arbitrale precostituito, disciplinato da un regolamento che, consentendo a ciascuna parte la nomina di un proprio arbitro, realizza una compiuta garanzia del diritto spettante alle parti stesse di cooperare alla composizione del collegio arbitrale. (nella specie le parti si erano limitate a stabilire che tutte le controversie non risolte in via amichevole sarebbero state deferite alla Corte d'arbitrato presso la camera di commercio di sofia, a mezzo di un tribunale arbitrale composto di tre arbitri).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)