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Sez. L - , Sentenza n. 21906 del 07/09/2018 (Rv. 650305 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Termine di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Data di invio delle comunicazioni - Rilevanza - Recessi differiti - Unicità della comunicazione e decorrenza dal primo recesso - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650305-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di licenziamenti collettivi, qualora il datore di lavoro abbia proceduto a recessi differiti, il termine di sette giorni per la comunicazione alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi, di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, è unico e decorre dall'invio della comunicazione del primo recesso, poiché solo in tal modo è possibile garantire, rispetto a tutti i licenziamenti via via intimati, quella contestualità tra la comunicazione del recesso al lavoratore e la comunicazione ex art. 4, comma 9, che consente il controllo sulla correttezza nell'applicazione da parte del datore di lavoro dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 44 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)