Sez. L, Sentenza n. 5397 del 19/06/1987 (Rv. 453985 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - RIFORMA IN APPELLO - INTERRUZIONE CONSEGUENTE DELL'OBBLIGO RETRIBUTIVO - RIVIVISCENZE DI QUEST'ULTIMO DOPO LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA DI RIFORMA E FINO ALLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - RIFORMA IN APPELLO - INTERRUZIONE CONSEGUENTE DELL'OBBLIGO RETRIBUTIVO - RIVIVISCENZE DI QUEST'ULTIMO DOPO LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA DI RIFORMA E FINO ALLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'art. 336 cod. proc. civ., la sentenza di riforma resa in grado di appello - mentre si sostituisce alla decisione di primo grado, privandola immediatamente di qualsiasi efficacia tanto di accertamento che di condanna, nonché dell'idoneità a fungere da titolo esecutivo, nella ipotesi in cui sia provvisoriamente eseguibile ope legis od ope iudicis - non interferisce se non dal momento del suo passaggio in giudicato sulla esecuzione conclusa e sui singoli Atti esecutivi compiuti prima della riforma. Pertanto - anche con riguardo alla sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, ex art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 della retribuzione al lavoratore illegittimamente licenziato, fino al momento dell'effettiva sua reintegrazione nel posto di lavoro - la successiva riforma di detta sentenza in appello, se lascia stabilizzati gli effetti sostanziali satisfattivi dei pagamenti già eseguiti, interrompe la protrazione ulteriore dell'Obbligo retributivo, con la conseguenza che, dopo la decisione di secondo grado, il datore di lavoro non è più tenuto a corrispondere la retribuzione, né tale Obbligo è suscettibile di reviviscenza dopo l'eventuale Cassazione della stessa sentenza di riforma e fino alla formazione del giudicato. (Conf 1328/87, mass n 450805; (contra 3678/86, mass n 446567).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)