Sez. L, Sentenza n. 1721 del 17/02/1988 (Rv. 457727 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RETRIBUZIONE - IN GENERE - MANCATA ESECUZIONE AD INIZIATIVA DEL LAVORATORE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO AL FINE DI OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI - DOMANDA PROPOSTA AL MEDESIMO FINE IN AUTONOMO GIUDIZIO DOPO LA RIFORMA IN APPELLO DI DETTA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RETRIBUZIONE - IN GENERE - MANCATA ESECUZIONE AD INIZIATIVA DEL LAVORATORE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO AL FINE DI OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI - DOMANDA PROPOSTA AL MEDESIMO FINE IN AUTONOMO GIUDIZIO DOPO LA RIFORMA IN APPELLO DI DETTA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
La sentenza di riforma resa in grado di appello si sostituisce immediatamente, fin dalla sua pubblicazione - nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro, fin dalla lettura del dispositivo -, alla sentenza di primo grado travolgendone le statuizioni riformate e quelle da essa dipendenti e privandola altresì, nel caso in cui sia provvisoriamente eseguibile, ope judicis o ope legis, di idoneità a legittimare l'instaurazione o la prosecuzione di procedure esecutive. Pertanto la sentenza di riforma anche se non interferisce, se non dal momento del passaggio in giudicato, sull'esecuzione conclusa e sugli Atti esecutivi compiuti prima della riforma, impedisce però che sulla base della sentenza riformata possa essere intrapresa o proseguita l'esecuzione stessa o, comunque, promossa alcuna Azione tendente all'affermazione di ulteriori diritti, che si pongano in contrasto con le statuizioni proprie dell'intervenuta riforma. Consegue quindi che il lavoratore, che non si sia avvalso della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, resa in primo grado, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni in adempimento dell'Obbligo sancito dal secondo comma dell'art. 18 stat. Lavoratori e diretto a supplire l'incoercibilità della reintegrazione, non ha più titolo dallo specificato momento per domandare in un autonomo giudizio di cognizione tale adempimento, neanche con riferimento al periodo intercorrente tra la data della sentenza di annullamento del licenziamento e quella della relativa sentenza di riforma. (V 5397/87, mass n 453985; (V 3678/86, mass n 446567; (V 4474/82, mass n 422468; (V 4822/81, mass n 415531).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)