Sez. 1, Sentenza n. 1018 del 21/04/1966 (Rv. 322029 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - NEGOZI CONCLUSI DAL CURATORE - MANCANZA DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO O DEL TRIBUNALE - ANNULLABILITA.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - NEGOZI CONCLUSI DAL CURATORE - MANCANZA DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO O DEL TRIBUNALE - ANNULLABILITA.*
La Mancanza dell'autorizzazione del giudice delegato o del tribunale prevista dall'art.35 della legge fallimentare ad integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attivita negoziale importa, non gia la nullita dei negozi compiuti, ma soltanto l'annullabilita dei medesimi, che puo essere fatta valere unicamente dalla amministrazione fallimentare, nel cui interesse il citato art.35 e stato dettato. *
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)