diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5945 del 15/06/1999 (Rv. 527533 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Notifica tardiva - Cause inscindibili - Notificazione dell'impugnazione - Tempestività nei confronti di una sola parte - Sufficienza.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527533-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

La tardiva notifica del ricorso per cassazione non comporta l'inammissibilità del ricorso stesso, nel caso in cui, in presenza di cause inscindibili, il ricorrente aveva già provveduto a notificare tempestivamente il ricorso ad un'altra delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)