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Sez. 2, Sentenza n. 2661 del 23/02/2001 (Rv. 544102 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Litisconsorzio necessario sostanziale e processuale - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti - Obbligatorietà - Sussistenza - Litisconsorzio facoltativo improprio - Obbligo di integrazione del contraddittorio - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544102-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

L'obbligatorietà della integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunziata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto litisconsortile necessario. Tuttavia, tale obbligo sorge solo allorché si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti. Ne consegue che, nella ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio, che si verifica quando le contrapposte domande, potenzialmente suscettibili di dar luogo a separati procedimenti, siano state trattate congiuntamente in quanto proponevano identiche questioni, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, e la sentenza con la quale esse vengono definite, sebbene formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite; queste, pertanto, conservano la propria autonomia anche in sede di impugnazione, sicché le pronunce non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale non possono produrre effetti preclusivi e limitativi sul giudizio in corso, e l'impugnazione tempestivamente proposta da alcune parti non coinvolge la posizione delle altre non impugnanti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)