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Sez. 4, Sentenza n. 14440 del 05/03/2009 Ud. (dep. 02/04/2009) Rv. 243882 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Coordinamento tra appaltante ed appaltatore - Attività dell'appaltatore - Rischio specifico - Fattispecie - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243882-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di sicurezza sul lavoro, il rischio derivante dalla generica necessità di evitare che un ascensore sul quale si stanno eseguendo lavori di manutenzione venga utilizzato con la disattivazione dei sistemi di sicurezza non costituisce rischio specifico dell'attività dell'appaltatore, ma rientra anche nell'ambito della posizione di garanzia dell'appaltante, in virtù dell'obbligo di cooperazione previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)