Sez. 4, Sentenza n. 3288 del 27/09/2016 Ud. (dep. 23/01/2017) Rv. 269047 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Rischio generico - Criteri di individuazione - Fattispecie in tema di rischio da caduta dall'alto.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di infortuni sul lavoro, ai fini dell'individuazione del c.d. rischio generico, la cui prevenzione rientra nei compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, occorre accertare se lo stesso si riferisce alla conformazione generale del cantiere, non essendo, a tal fine, dirimente il carattere di maggiore o minore difficoltà della singola lavorazione. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha escluso che il rischio da caduta dall'alto sia ontologicamente riconducibile nel novero dei rischi generici, dovendosi accertare in concreto se lo stesso derivi dalla conformazione generale del cantiere ovvero sia riconducibile alla singola lavorazione oggetto del contratto di appalto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)