Sez. 3, Sentenza n. 4516 del 16/05/1987 (Rv. 453215 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - INDICAZIONE IN UNA DETERMINATA SOMMA DI DENARO DEL CREDITO COMPLESSIVO DA SODDISFARE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE ESECUTATO PER ESSERE L'AMMONTARE INDICATO SUPERIORE A QUELLO DOVUTO - NATURA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DELLA SOMMA DI DENARO DA DEPOSITARE NELLA MISURA INDICATA DAL CREDITORE - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - INDICAZIONE IN UNA DETERMINATA SOMMA DI DENARO DEL CREDITO COMPLESSIVO DA SODDISFARE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE ESECUTATO PER ESSERE L'AMMONTARE INDICATO SUPERIORE A QUELLO DOVUTO - NATURA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DELLA SOMMA DI DENARO DA DEPOSITARE NELLA MISURA INDICATA DAL CREDITORE - IRRILEVANZA.*
Nell'espropriazione forzata, con riguardo alla conversione del pignoramento, ove il creditore pignorante indichi in una certa somma di denaro il suo credito complessivo da soddisfare, la contestazione da parte del debitore esecutato dell'ammontare così indicato, per essere superiore a quello effettivamente dovuto, investendo il diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata per quella (maggior) somma, concreta (e va qualificata come) una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., pur se il giudice dell'esecuzione emetta l'ordinanza ammissiva della conversione del pignoramento, determinando nella misura indicata dal creditore pignorante la somma di denaro da depositare, sussistendo in ogni momento del processo esecutivo e, quindi, anche in Sede di conversione del pignoramento, l'interesse del debitore esecutato alla Determinazione ed all'accertamento del quantum del credito per il cui soddisfacimento si procede in executivis senza dovere attendere la fase di distribuzione della somma ricavata per ottenere la eventuale restituzione di quanto versato in più del dovuto. (V 5867/82, mass n 423618).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)